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C305 - Esami integrativi, di idoneità e per il passaggio da altro istituto a.s. 2023-2024

Pubblicato in data 26 giu 2024
Ultima Revisione in data 27 giu 2024
Tipologia Alunni Famiglie Docenti Personale ATA

Descrizione
Esami integrativi, di idoneità e per il passaggio da altro istituto a.s. 2023-2024

Con riferimento alla normativa in materia di esami integrativi, di idoneità e di passaggi di studenti da altri istituti

  • D.Lgs. 297/1994, artt. 192, 193;

  • D.P.R. 323/1999 recante le disposizioni per gli Esami Integrativi

  • O.M. 90/2001, artt. 21, 23, 24;

  • C.M. 8/2017 e successive

  • Nota prot. MIUR 0014659 del 13/11/2017 e ss. mm. (C.M. per le iscrizioni)

  • Legge 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

  • D.M. 5 del 08/02/2021 (Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione)

  • D.lgs. 62 del 13/04/2017

si forniscono agli interessati informazioni sui diversi tipi di esame e sulla tempistica delle prove.


Esami Integrativi
Con gli esami integrativi, gli studenti già iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, possono ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Le prove vertono  sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza. Essi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, per permettere agli studenti provenienti da altri istituti con sospensione del giudizio di ottenere il nulla osta dalla scuola di provenienza una volta ammessi alla classe successiva.

Esami di Idoneità
Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; possono sostenere esami di idoneità anche gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo per l’accesso alla classe successiva a quella frequentata; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. Sostengono gli esami di idoneità anche gli studenti in istruzione parentale. Gli esami concernono tutte le materie e i programmi dell’anno o degli anni per i quali non si possiede il titolo di ammissione. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione speciale nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

Esami Integrativi e passaggi da altri istituti
Passaggi al 2° anno (per studenti in obbligo scolastico)
Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria di secondo grado che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi del Liceo devono presentare apposita domanda al dirigente scolastico. Essi non sostengono prove integrative di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994, ma prove di valutazione attraverso verifica scritta e/o orale del consiglio di classe, volta ad accertare eventuali carenze formative, eventualmente da colmarsi mediante
specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo entro il mese di dicembre.


Passaggi al 3° anno (e al 2°, superata l’età dell’obbligo scolastico)
Gli studenti delle classi seconde, ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della scuola secondaria di secondo grado che desiderano essere ammessi al 3° anno del Liceo, devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi, allegando il nulla osta della scuola di provenienza entro il 15 luglio di ogni anno (16 luglio solo nel caso in cui il 15 sia festivo). Una Commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio; quindi, il dirigente scolastico potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su discipline o parti di discipline non comprese nel piano degli studi dell’indirizzo scolastico di provenienza. Tale sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Passaggi al 4° e 5° anno
Gli studenti devono sostenere prove d’esame sui programmi delle discipline non presenti nel piano degli studi della scuola di provenienza fin dal primo anno.


Commissione esami integrativi
La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, individuati dal Dirigente scolastico. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). La pubblicazione dell’ammissione/non ammissione avviene entro i tre giorni successivi alla valutazione.


Domande ammesse con riserva
Le domande presentate dopo il termine del 15 luglio verranno eventualmente accolte con riserva su esclusiva decisione del Dirigente scolastico, entro e non oltre la riunione della Commissione esami integrativi e di idoneità, indicativamente per i primi giorni di settembre. L’accettazione e l’eventuale conseguente individuazione degli esami da sostenere avviene in questo caso entro il giorno precedente la data di inizio della sessione di esami integrativi.


Studenti con giudizio sospeso
Gli studenti interni con giudizio sospeso potranno richiedere il nulla osta per passaggio ad altra scuola esclusivamente dopo lo scrutinio finale integrativo di luglio. Per motivi organizzativi, gli studenti esterni con giudizio sospeso che intendono sostenere esami integrativi presso il Liceo “Talete”, devono comunque presentare la domanda entro il 15 luglio. L’ufficio di segreteria registrerà la domanda e l’accetterà con riserva, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza.

Esami di Idoneità
I candidati dovranno sostenere un esame su tutte le discipline degli anni di corso precedenti alla classe per cui si richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame. È necessario, per l’accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalla normativa vigente in materia. La domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 15 luglio (16 se il 15 è festivo) di ogni anno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell’esame, l’idoneità all’anno di corso richiesto.


Commissione esami di idoneità
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

Normativa relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro ai sensi dell’art. 1 comma 33 e seguenti della L. 107/2015)

La legge 107/2015, all’articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell’arco del triennio. I PCTO sono diventati, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l’obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l’acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro. I PCTO sono ora attuati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore negli istituti professionali, a 150 ore negli istituti tecnici, a 90 ore nei licei (Legge di Bilancio 2019, che ha modificato in parte la legge 107/2015). Le successive Linee guida del 04/09/2019 hanno definito gli aspetti didattici, organizzativi e valutativi, evidenziando le finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, nella prospettiva dell’apprendimento permanente. I percorsi vengono inquadrati nel contesto dell’intera progettazione didattica, non possono essere considerati come un’esperienza occasionale in contesti esterni, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. Nella progettazione devono essere definiti anche i criteri di valutazione delle competenze acquisite. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa di documentare le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al Liceo “Talete”, con l’indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Dirigenza, alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.

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